Art. 2.
(Diritti comuni e definizione della parità scolastica).

      1. La parità scolastica di cui all'articolo 33, quarto comma, della Costituzione comporta il riconoscimento del valore legale degli esami sostenuti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge e degli studi svolti nella scuola paritaria.
      2. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.
      3. Possono chiedere la parità:

          a) le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati, anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto per atto pubblico da un notaio o da altro pubblico ufficiale;

          b) le istituzioni gestite da persone fisiche che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età, esclusi i dipendenti dello Stato in servizio.

      4. Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti scolastici ed educativi che, a norma della presente legge, rilasciano, nel corso della frequenza scolastica

 

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o alla conclusione dei corsi, titoli di studio con valore legale.
      5. L'autorizzazione ad istituire un'istituzione scolastico-educativa è concessa dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio.
      6. La parità è riconosciuta con decreto del Ministro dell'istruzione, su proposta del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio, sentiti il consiglio scolastico provinciale e la sezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati, altresì, le modalità, le procedure e i termini per ottenere la parità.