1. La parità scolastica di cui all'articolo 33, quarto comma, della Costituzione comporta il riconoscimento del valore legale degli esami sostenuti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge e degli studi svolti nella scuola paritaria.
2. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.
3. Possono chiedere la parità:
a) le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati, anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto per atto pubblico da un notaio o da altro pubblico ufficiale;
b) le istituzioni gestite da persone fisiche che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età, esclusi i dipendenti dello Stato in servizio.
4. Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti scolastici ed educativi che, a norma della presente legge, rilasciano, nel corso della frequenza scolastica